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Niente Sismabonus per interventi di demolizione e ricostruzione

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02 Ago Niente Sismabonus per interventi di demolizione e ricostruzione

Agenzia delle Entrate: gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef sulle spese per il recupero edilizio agli edifici finalizzati all’adozione di misure antisismiche (art. 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir) non spettano in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente ma solo intervenendo sul consolidamento dell’edificio esistente

Gli interventi di demolizione e ricostruzione non danno diritto alla detrazione Irpef sulle spese per il recupero edilizio agli edifici finalizzati all’adozione di misure antisismiche (art. 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir), anche se l’intervento rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia.

L’interpretazione ‘restrittiva’ del Sismabonus per interventi di demolizione e ricostruzione è stata fornita dalla DRE Emilia-Romagna dell’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello protocollo numero 909-345/2017.

Inquadramento normativo
La lettera i) del comma 16-bis del TUIR dispone che possono beneficiare della detrazione di imposta (attualmente nella misura del 50% su un importo di spesa non superiore a 96.000 euro) gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, in particolare per l’esecuzione di opere per messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Ove riguardino i centri storici, i lavori vanno eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

In merito, la Legge di Bilancio 2017 ha modificato l’art.16 del DL 63/2013, stabilendo che:

per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, compresa la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal 1° gennaio 2017, su edifici in zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3274/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta la detrazione del 50%, fino a una cifra complessiva di spesa non superiore a 96.000 euro per immobile per ciascun anno, da ripartirsi in cinque quote annuali;
se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione Irpef è del 70% della spesa sostenuta, dell’80% con passaggio a due classi di rischio inferiori;
le predette detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per stesse finalità in base a norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

L’interpello
Si chiede se, per la ristrutturazione di un fabbricato in zona sismica 2, con riduzione del rischio:

sia possibile ripartire la detrazione in dieci anni anziché in cinque;
se, anche per tali interventi, valga quanto già chiarito per i bonus edilizi, ossia che l’intervento di natura “superiore” (ad es. ristrutturazione) ha carattere assorbente rispetto a quelli di natura “inferiore” (es. manutenzione ordinaria) realizzati contestualmente nello stesso ambito (circolare 57/E/1998);
se il limite di spesa previsto per gli interventi di ristrutturazione sia cumulabile, nell’ambito della stesso immobile e nello stesso periodo d’imposta, con i limiti di spesa previsti per altri interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico.

Le Entrate hanno solamente osservato che siccome la ristrutturazione del ‘caso specifico’ si riferisce ad un intervento di demolizione e successiva ricostruzione, anche se viene mantenuta la stessa volumetria l’agevolazione del “sisma bonus” non spetterebbe, poiché “la formulazione letterale della norma in esame porta a ritenere che gli interventi agevolati debbano riguardare il consolidamento dell’edificio esistente e non la costruzione di un edificio che, in ogni caso, deve rispondere a determinati standard, anche di sicurezza sismica, sia che si tratti della ricostruzione di un edificio esistente, sia che si tratti di una nuova costruzione”. Pertanto, ok alle detrazioni per la ristrutturazione edilizia, ma no al Sismabonus.

FONTE: www.ingenio.it

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